Statuto

Lo statuto contiene le principali regole di funzionamento della società con particolare riguardo agli organi sociali. Lo statuto può essere modificato nel corso tempo per tenere conto degli eventi societari o delle modifiche che intervengono nell'ordinamento giuridico.

  • Titolo I - Costituzione - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata
    • Articolo uno

      E' costituita una Società per Azioni con denominazione INDESIT COMPANY s.p.a..
      La denominazione può essere scritta in tutto o in parte in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

    • Articolo due

      La società ha sede legale in Fabriano, Viale Aristide Merloni 47. La Società potrà istituire e sopprimere uffici, filiali, agenzie, succursali, sedi secondarie ed altre unità operative comunque denominate, sia in Italia che all’Estero.

    • Articolo tre

      La società ha per oggetto la produzione e il commercio di apparecchiature elettrodomestiche ed elettroniche ad uso domestico in genere e relativi componenti, quali a titolo esemplificativo, frigoriferi, congelatori, cucine a gas ed elettriche, forni e piani cottura, lavabiancheria, scaldabagni, lavastoviglie, asciugatrici, cappe, mobili per cucina. Essa potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (ivi espressamente compresa l'assunzione di mutui), mobiliari, immobiliari, che siano ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. La società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre aziende, nazionali ed estere, aventi scopo analogo, affine o comunque connesso, strumentale o complementare rispetto al proprio, potrà concedere ipoteche, fidejussioni, garanzie ed avalli, anche per conto di terzi, se ciò sarà ritenuto utile o necessario al fine del raggiungimento dello scopo sociale e comunque senza che ciò possa mai costituire attività prevalente. Sono tassativamente esclusi dall’oggetto sopraindicato:

      • l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all’art. 106, commi 1 e 4 del D. Lgs. 1/9/1993 n 385;
      • le altre attività riservate ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385;
      • i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dai relativi regolamenti di attuazione.

    • Articolo quattro

      La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea a norma di legge.

  • Titolo II - Capitale - Azioni - Obbligazioni
    • Articolo cinque

      Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 102.759.269,40 (centoduemilionisettecentocinquantanovemiladuecentosessantanove virgola quaranta) diviso in numero 114.176.966 azioni da nominali Euro 0,90 cadauna di cui numero 113.665.684 ordinarie e numero 511.282 di risparmio non convertibili.
      L’Assemblea straordinaria nelle riunioni del 16 settembre 1998 e del 23 ottobre 2001 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2441, 8° comma c.c., di massimo complessivi Euro 5.400.000, con emissione di massimo complessive n. 6.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,9 da riservare all’esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate a dipendenti componenti la direzione od appartenenti alla categoria dei “quadri” delle società del gruppo, secondo quanto previsto dalle medesime delibere assembleari e loro successive modifiche ed integrazioni.
      Per effetto delle delibere di cui ai commi precedenti, il capitale sociale deliberato è di Euro 105.672.569,40 (centocinquemilioniseicentosettantaduemilacinquecentosessantanove virgola quaranta) diviso in numero 117.413.966 azioni da nominali Euro 0,90 cadauna di cui numero 116.902.684 ordinarie e numero 511.282 di risparmio non convertibili.

    • Articolo cinque bis

      Le azioni di risparmio hanno i diritti previsti dalla legge e dal presente statuto.
      Il Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite suoi incaricati deve tempestivamente riferire al rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate che possano influenzare l’andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.
      In caso di cessazione dalla quotazione delle azioni ordinarie o di risparmio, queste ultime, salvo diverse determinazioni assembleari, mantengono i propri diritti.

    • Articolo sei

      Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni da liberare mediante conferimenti in natura. Le nuove azioni possono anche essere privilegiate, di risparmio o di altre categorie e avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
      L’aumento di capitale è deliberato dall’assemblea straordinaria: l’assemblea straordinaria può delegare l’aumento di capitale al consiglio di amministrazione nei limiti consentiti dall’art. 2443 C.C..
      Le deliberazioni di emissione di nuove azioni diverse da quelle ordinarie, sia mediante aumento del capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l’approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle altre categorie.
      In caso di aumento del capitale le nuove azioni dovranno essere offerte con le osservanze delle norme di legge. Ferme restando le altre ipotesi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previste dalla legge, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c. è tuttavia consentita l’esclusione del diritto di opzione a favore dei possessori di azioni di qualsiasi categoria anche nel caso di emissione di nuove azioni rappresentative di non più del dieci per cento del capitale esistente alla data della deliberazione dell’aumento, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni, come motivatamente indicato dal Consiglio di Amministrazione nella proposta di aumento del capitale sociale e confermato in un’apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti.
      I versamenti dei soci a favore della società, sia in conto capitale che per altro titolo, sono infruttiferi, salvo diversa deliberazione dell’assemblea dei soci.
      La Società potrà acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso. Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno pertanto essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all’art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385.
      Con delibera dell’Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a deliberare detti finanziamenti.

    • Articolo sette

      Le azioni sono nominative od al portatore in relazione alle norme di legge vigenti in materia e liberamente trasferibili. Sono indivisibili e per ciascuna di esse la società, ai sensi dell'articolo 2347 del Codice Civile, non riconosce che un titolare; in caso di successione con più eredi sarà riconosciuto soltanto il rappresentante legale designato dagli eredi stessi o, in mancanza, dall’Autorità Giudiziaria. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.
      La società può richiedere in qualunque momento agli intermediari, nelle forme indicate dalla legge, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei loro dati, unitamente al numero di azioni registrate sui conti intestati a costoro. La società dovrà inoltre procedere alla stessa richiesta su istanza dei soci secondo quanto disposto dall’art.83-duodecies d.lgs. 58/1998 e dalla regolamentazione applicabile. I dati ottenuti dall’emittente sono messi gratuitamente a disposizione dei soci.

    • Articolo otto

      La società potrà emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative od al portatore, anche del tipo convertibile in azioni.

  • Titolo III - Assemblea
    • Articolo nove

      L'Assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.
      L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
      L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
      Nell’avviso può essere indicata un’unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all’assemblea straordinaria, la terza convocazione.
      I soci che, anche congiuntamente, rappresentino la quota del capitale sociale indicata dalla normativa vigente, possono chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno dell’avviso di convocazione con le forme e nei modi previsti dalla legge. Tale richiesta dev’essere accompagnata da una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

    • Articolo dieci

      La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
      Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell’avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avviso stesso. Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni dallo stesso possedute.

    • Articolo undici

      L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria si costituisce e delibera a norma di legge e di statuto.

    • Articolo dodici

      L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente se nominato, in mancanza, da altra persona su designazione dell'Assemblea stessa.
      Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall’assemblea; l’assistenza del segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell’assemblea sia designato un notaio.
      I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti da chi presiede la seduta, dal segretario o dal notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità con le norme di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del Codice Civile.

    • Articolo tredici

      Sono riservate al voto dell'Assemblea: le nomine, le determinazioni e le deliberazioni sugli argomenti ad essa demandati dalla legge e dallo statuto.
      L'Assemblea può, se del caso, procedere direttamente anche alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

  • Titolo IV - Amministrazione - Rappresentanza - Firma
    • Articolo quattordici

      La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a tredici, anche non soci. Essi sono eletti -con voto palese- dall’assemblea, che ne fissa in primo luogo il numero, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
      La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la quota percentuale stabilita dalla normativa vigente. Le liste per l’elezione degli amministratori devono essere depositate presso la sede legale della società entro il termine previsto dalla normativa. La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet nonché con le altre modalità previste dalla Consob entro il termine previsto dalla normativa.
      L’avviso di convocazione dell’assemblea che nomina gli amministratori deve contenere l’indicazione della percentuale di capitale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria necessario per presentare le liste e il termine per il deposito delle stesse.
      Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati presso la sede sociale i seguenti documenti:

      1. copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni;

      2. il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano illustrate adeguatamente le caratteristiche professionali e personali dello stesso;

      3. l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ogni candidato presso altre società;

      4. l’eventuale indicazione dell’idoneità del candidato a qualificarsi come indipendente ai sensi dell’articolo 148, comma 3 del d.lgs 58/98;

      5. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;

      6. la dichiarazione con la quale il socio che presenta o concorre a presentare la lista attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di collegamento con le altre liste presentate.

      Ai fini del comma precedente si intende esistente il rapporto di collegamento quando gli azionisti sono alternativamente i) in un rapporto di controllo tra loro o soggetti al medesimo controllo, ai sensi dell’art. 93 d.lgs 58/98, ii) in rapporto di collegamento tra loro, ai sensi dell’art. 2359, co. 3, c.c., iii) partecipano ai patti aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto, ai sensi dell’art. 122, co. 1, d.lgs 58/98.
      Ogni azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. A pena di ineleggibilità, ogni candidato può presentarsi in una sola lista e non deve trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 14-bis del presente statuto. In ciascuna lista dev’essere inserito un adeguato numero di consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 14 bis dello statuto, con numero progressivo tale per cui, qualora la lista ottenga il maggior numero di voti, detti candidati risultino eletti.
      La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
      All’elezione dei Consiglieri si procede come segue:
      1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dopo la lista di cui al successivo punto b) è tratto un Consigliere;
      2. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli altri Consiglieri.
      La presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al primo candidato della lista di cui al precedente punto b). Ai fini del riparto di cui sopra, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale minima di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di liste di candidati al Consiglio. Ogni azionista può votare una sola lista.
      Nel caso in cui sia presentata un’unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, o nel caso in cui la lista di cui alla lettera a) del comma precedente non abbia ricevuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa, l’assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.
      Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli a norma di legge effettuando la sostituzione nominando il primo, secondo l’ordine progressivo, dei non eletti della lista da cui è stato tratto il consigliere cessato purché questi sia ancora eleggibile.
      Ove cessato sia un amministratore indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3 d.lgs. 58/98, si provvederà secondo quanto sopra, ove permanga nel consiglio il numero minimo di componenti in possesso degli stessi requisiti di indipendenza, altrimenti, verrà nominato il primo dei non eletti in possesso di detti requisiti. L’elezione degli amministratori, nominati ai sensi dell’art. 2386 c.c. è effettuata dall’assemblea con le maggioranze di legge nominando i sostituti in base ai criteri di cui al precedente periodo. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
      Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l’assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al comma primo procedendo con le maggioranze di legge.

    • Articolo quattordici-bis

      Non possono essere nominati alla carica di amministratore della società e, se nominati, decadono immediatamente, coloro che:

      • versino in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla normativa applicabile;
      • non siano in possesso dei requisiti statutariamente o normativamente prescritti per la carica.
      Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione – ovvero due se il Consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti – deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

    • Articolo quindici

      Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese, verranno attribuiti compensi, da fissare a mente dello articolo 2389 del Codice Civile.

    • Articolo sedici

      Il Consiglio di Amministrazione, se non ha provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e, se lo ritiene opportuno o necessario, anche uno o più Consiglieri Delegati; può eleggere altresì un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

    • Articolo diciassette

      Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, quando sia ritenuto opportuno nell’interesse della società e comunque nei casi di legge. La convocazione deve essere effettuata mediante almeno uno dei seguenti mezzi: posta elettronica, fax, telex, telegramma, lettera raccomandata, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione al domicilio o indirizzo comunicato da ciascun amministratore o sindaco in carica.
      Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di regolare convocazione, siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i componenti del Collegio Sindacale, ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e Sindaci effettivi in carica, e gli assenti abbiano preventivamente ricevuto una comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.
      E’ ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico. In tal caso devono essere assicurate, comunque: a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione.
      La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

    • Articolo diciotto

      Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
      Gli amministratori riferiscono anche oralmente al Collegio Sindacale, con tempestività e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l’attività di direzione e coordinamento.

    • Articolo diciannove

      Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in apposito libro ed i relativi verbali firmati da chi presiede la seduta e dal segretario.

    • Articolo venti

      Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che, per disposizione di legge, sono riservati alla competenza dell'Assemblea. In tale ambito, avrà facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio avrà quindi, fra le altre facoltà, quelle di: istituire o sopprimere in Italia ed all'Estero agenzie e rappresentanze, assumere partecipazioni, interessenze, salva l’ipotesi in cui dette assunzioni debbano per legge essere deliberate dall’Assemblea, acquistare, vendere e permutare beni immobili, decidere e provvedere su qualsiasi operazione attiva o passiva presso Banche, Istituti di Credito, Debito Pubblico, cassa Depositi e Prestiti, presso ogni altro ufficio pubblico o privato, consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni genere; decidere su compromessi e transazioni, per gli scopi di cui all'articolo 3 del presente statuto.
      Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni di cui all’articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, nonché le delibere di adeguamento del regolamento assembleare alla normativa vigente. L’attribuzione di dette deliberazioni al Consiglio di Amministrazione non fa venir meno la competenza principale dell’Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.
      Il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente ed al o ai Consiglieri Delegati, sia congiuntamente che disgiuntamente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Gli organi delegati riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate, con periodicità trimestrale.
      Il Consiglio di amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento, e ne determina il compenso. Il preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto tra persone che abbiano svolto, per un congruo periodo di tempo, la stessa funzione e/o funzioni dirigenziali nel settore amministrativo e/o finanziario e/o del controllo, in società quotate e/o di rilevanti dimensioni. Il preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.
      In caso di urgenza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile, la società può compiere operazioni con parti correlate secondo quanto previsto dalle procedure adottate.

    • Articolo ventuno

      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e chi ne fa le veci hanno la firma sociale e la rappresentanza legale della Società, anche in giudizio. La rappresentanza della Società spetta inoltre ai Consiglieri Delegati e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti.
      I Direttori di stabilimento e le persone preposte alla direzione di aree dell’azienda con apposita deliberazione del Consiglio hanno la rappresentanza della Società, per i rapporti e comunque per gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come eventualmente modificato ed integrato e, in genere, alle applicabili normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

    • Articolo ventuno-bis

      Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, può nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un Presidente Onorario, il quale durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di amministrazione e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio.
      Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed alla assemblee e può esprimere pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio di amministrazione o dalle assemblee.
      Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione esclusivamente incarichi di rappresentanza della società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell’attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.
      Il Consiglio di amministrazione determina l’eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.
      Il Presidente Onorario è rieleggibile.

  • Titolo V - Collegio Sindacale
    • Articolo ventidue

      L’Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione. Alla minoranza è riservata l’elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
      La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste presentate devono indicare quantomeno un candidato sindaco effettivo e un candidato sindaco supplente.
      Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria o, se inferiore, almeno la quota percentuale eventualmente stabilita con regolamentazione Consob.
      Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
      Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, che versino in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti statutariamente o normativamente prescritti per la carica. Il difetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità determina la decadenza dalla carica.
      Ai fini dell’articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 devono considerarsi strettamente attinenti all’attività della società: la ricerca e/o sviluppo e/o produzione e/o commercializzazione di beni e servizi nei settori energetico, della meccanica leggera, elettronico e le materie a questi connesse.
      I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste per l’elezione del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l’assemblea e pubblicate con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore almeno ventuno giorni prima dell’assemblea stessa. L’avviso di convocazione dell’assemblea che deve deliberare in tema di nomina dei sindaci deve contenere l’indicazione della percentuale di capitale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria necessario per presentare le liste e il termine per la convocazione delle stesse. Ciascun socio che presenta o concorre a presentare una lista, deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa vigente, comprovante la legittimazione all’esercizio dei diritti nonché una dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.
      Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, ed illustrano adeguatamente le proprie caratteristiche professionali e personali e l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
      La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
      Qualora entro quindici giorni da quello fissato per l’assemblea in prima o unica convocazione sia stata presentata una sola lista, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
      All’elezione dei sindaci si procede come segue:

      • dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;
      • dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, e che non sia collegata, neppure indirettamente con la lista di cui al precedente punto, sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante componente effettivo e l’altro componente supplente.
      La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti.
      Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
      Le precedenti disposizioni non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine a seguito di cessazione o decadenza. In tal caso, l’assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.

    • Articolo ventidue bis

      Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.
      La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, mediante avviso da spedirsi a ciascun Sindaco almeno con uno dei seguenti mezzi posta elettronica, fax, telefax, telegramma o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima.
      Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i Sindaci Effettivi.
      Le riunioni del Collegio Sindacale potranno tenersi per videoconferenza, teleconferenza o altre analoghe tecnologie, a condizione che nell’avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio o video collegati (salva l’ipotesi di cui al comma precedente), che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente del Collegio stesso, così da consentire la predisposizione e la sottoscrizione del verbale della riunione nel relativo libro sociale.

    • Articolo ventitré

      Il Collegio Sindacale adempie al proprio mandato in conformità con le norme di legge.

  • Titolo VI - Esercizio sociale - Bilancio - Utili
    • Articolo ventiquattro

      L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, compilato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere depositato nei termini previsti dal Codice Civile e dallo Statuto.

    • Articolo venticinque

      Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti come segue:

      • il 5% (cinque per cento) a fondo riserva ordinaria fino a quando questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
      • fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del loro valore nominale alle azioni di risparmio;
      • qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell’azione o non sia stato assegnato alcun dividendo, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato dei due esercizi successivi;
      • il residuo a disposizione dell’assemblea per le determinazioni che vorrà adottare. Nel caso in cui l’assemblea ne deliberi la distribuzione, anche parziale, sarà ripartito tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) del valore nominale dell’azione. Gli amministratori potranno deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2433 bis c.c.. Il pagamento dei dividendi avrà luogo con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dalla data fissata si prescriveranno a favore della società.
      In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.
      La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

  • Titolo VII - Modificazioni statutarie - Scioglimento - Liquidazione
    • Articolo ventisei

      I soci, riuniti in regolare Assemblea straordinaria e con le maggioranze previste, potranno in qualsiasi momento apportare modificazioni al presente Statuto. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 20, comma 2, del presente Statuto.

    • Articolo ventisette

      La Società potrà trasformarsi o sciogliersi, anche prima del termine stabilito, a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea procederà, con l'osservanza delle norme di legge, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le attribuzioni. Le azioni di risparmio avranno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

  • Titolo VIII - Disposizioni Generali
    • Articolo ventotto

      Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

    • Articolo ventinove

      Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Statuto societario   (109 KB)
Refresh Questa pagina è stata aggiornata il 06/05/2011
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